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Immagine del redattoreMarco Venezia

Green Pass: Europa e Italia

In tempo di vaccini, l’UE corre ai ripari e promulga un regolamento: il Regolamento UE 953/2021 che disciplina il metodo di rilascio del Green Pass.

Tra i c.d. “considerando”, al numero 1, si trova testualmente la seguente frase: «Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, […]»; pertanto il Green Pass trova appoggio dalle norme Europee preesistenti. Inoltre, come si legge nel corso del documento, il Green Pass non può essere motivo di discriminazione tra i vari soggetti giuridici.

Si prenda, dunque, in esame il documento partendo dai suoi articoli. All’art. 3, rubricato come «Certificato COVID digitale dell’UE», al primo comma vengono elencati tutte le modalità per ricevere il Green Pass; cioè certificato di vaccinazione (lett. a), certificato di test (lett. b), certificato di guarigione (lett. c).

Il Legislatore comunitario, tuttavia, mette in guardia il soggetto giuridico e scrive, al comma 5, che «Il presente certificato non è un documento di viaggio. I dati scientifici relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 continuano a evolvere, anche alla luce delle nuove varianti del virus che destano preoccupazione. Prima di mettersi in viaggio, verificare le misure sanitarie pubbliche applicabili e le relative restrizioni applicabili nel luogo di destinazione.» (art. 3 co. 5 Reg. UE/953/21).

Premesso come il Legislatore comunitario ha pensato al Green Pass, si passi all’analisi della situazione italiana. Anzitutto l’Italia, ex art. 10 Cost., ha assorbito, secondo il proprio ordinamento, il Regolamento UE, ponendo il cittadino di fronte al Green Pass. Anzitutto, bisogna chiarire, che la decisione dell’Italia di adottare il Green Pass è, come testè detto, Europea e, per la Costituzione, l’Italia si rifà alle leggi Europee perché “diritto internazionale”.

L’Italia mette di fronte al cittadino due possibilità più una: vaccinarsi, effettuare tampone, guarire dal Covid; se si verifica una delle tre possibilità, il soggetto giuridico ha la possibilità di accedere al Green Pass. Sorge il problema privacy: i miei dati sono al sicuro? Anche in questo caso viene in aiuto l’Europa poiché i dati devono essere trattati in conformità al GDPR; nessuno, quindi, può accedere ai dati sensibili della persona. Problema recente: chi controlla il Pass? Nel momento in cui un soggetto giuridico entra in un’attività, il titolare o gestore può controllare il Green Pass, ma, come spiega la Ministra dell’Interno Lamorgese, non possono essere controllati i documenti di identità. Ai sensi dell’art. 13 comma 2 del DPCM 17 Giugno 2021, possono controllare i documenti di identità: pubblico ufficiali, gli addetti al controllo in eventi e manifestazioni, i proprietari di strutture ricettive, il proprietario/delegato di locali ove si svolgono eventi, vettori aerei, marittimi e terrestri e operatori sociosanitari. Il Green Pass, quindi, serve per tutelare la collettività e non vi è nessuna discriminazione tra i soggetti giuridici.

Per leggere i documenti legislativi, scaricate il PDF qui sotto

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